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Dipartimento di Ingegneria Strutturale (*)

Università di Pisa

Via Diotisalvi, 2 - I 56126 PISA (PI) - Italy
Tel. +39 050 835711 - Fax +39 050 554597

Cod. Fisc. 80003670504 - Part. IVA 00286820501

(*) Il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Università di Pisa, al quale era annesso il Laboratorio Ufficiale per le Esperienze dei Materiali da Costruzione, è stato attivo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2008. Il 1° gennaio 2009 è confluito nel Dipartimento di Ingegneria Civile, del quale costituisce l'attuale Sede di Strutture.
Le informazioni contenute nel presente sito web sono aggiornate al 22 dicembre 2008.

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELLE STRUTTURE - Regolamento del Corso

Art. 1. Durata e scopi del Corso

Il Corso di Dottorato in Ingegneria delle Strutture, che interessa prevalentemente, anche se non esclusivamente, i settori disciplinari H07A e H07B, è tenuto presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Università di Pisa ed ha durata di tre anni. Scopo del corso è la formazione di soggetti capaci di svolgere attività di ricerca originale nelle aree scientifiche di riferimento del corso. Il Corso è prosecuzione del Dottorato con la stessa denominazione e sede amministrativa in Firenze (sedi consorziate: Pisa, Genova, Bari ed Udine), svolto a partire dal I e fino al XIV ciclo.

Art. 2. Organi del Corso e sua afferenza amministrativa

Il Corso è disciplinato da quanto disposto dalla legislazione vigente, oltre che dal Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, approvato con D. Rett. n. 01/1130 del 30 agosto 1999, e dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento, e ogni sua eventuale modifica, sono approvate dal Consiglio di Dottorato, di cui al successivo art. 3, con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Sono organi del corso: il Coordinatore e il Consiglio. Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore fra i membri del Consiglio. Il Vice Coordinatore supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Il Corso afferisce amministrativamente al Dipartimento di Ingegneria Strutturale, alla cui Direzione e al cui Consiglio il Coordinatore riferisce nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 3. Il Consiglio del Corso

Il Consiglio è convocato dal Coordinatore in seduta ordinaria, o, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio esercita tutte le funzioni che gli sono riconosciute dal Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca. 11 Consiglio, su richiesta del Coordinatore, oppure di metà dei suoi membri, può istituire una Giunta del Corso, la quale risulterà composta dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore e da tre membri eletti fra i membri del Consiglio: per l'elezione ciascun membro del Consiglio disporrà di un voto.

Il Consiglio può, con maggioranza assoluta dei suoi membri, delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza. La delega perde comunque di efficacia al momento del rinnovo del Coordinatore.

Art. 4. Il Coordinatore del Corso

Il Coordinatore rappresenta il Corso. Spetta al Coordinatore:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della eventuale Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica alla prima riunione successiva;
c) autorizzare lo svolgimento di periodi di formazione degli iscritti al dottorato presso Università ed istituti di ricerca italiani e stranieri.

Spetta inoltre al Coordinatore predisporre le relazioni previste dal Regolamento di Ateneo, da sottoporre al Dipartimento istituente per l'approvazione e la relativa trasmissione al Senato Accademico.

Il Coordinatore è eletto fra i membri del Consiglio, in presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Art. 5. Ammissione al Corso

L'ammissione al Corso avviene sulla base di un concorso per titoli ed esami. Costituiscono titoli preferenziali la laurea in Ingegneria ed in Architettura. Le prove di ammissione consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova di conoscenza di almeno una lingua straniera.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema attinente gli argomenti, i contenuti e i metodi propri delle discipline di riferimento del Corso. La prova orale consiste in un colloquio teso ad accertare sia lo spessore culturale delle conoscenze, sia la capacità del candidato di inserirsi in modo positivo nelle attività di studio e di ricerca di interesse del Corso di Dottorato. La prova di lingua consiste nella lettura e traduzione di un brano di contenuto scientifico scritto in lingua inglese e, a richiesta del candidato, in un'altra lingua scelta fra il francese, il tedesco e lo spagnolo.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti per ciascun candidato, dei quali 40 sono riservati alla valutazione della prova scritta, 30 alla valutazione della prova orale, 10 alla valutazione della prova di lingua straniera e 20 alla valutazione dei titoli: tesi di laurea e curriculum universitario.

La valutazione dei titoli avviene dopo l'esecuzione della prova scritta e prima della sua correzione: essa riguarderà solo i candidati che abbiano consegnato l'elaborato scritto. I risultati della prova scritta e della valutazione dei titoli sono resi pubblici prima delle successiva prove orali. I candidati che nella prova scritta riportino un punteggio inferiore a 24/40 non sono ammessi alle altre prove. Sono ritenuti idonei i candidati che conseguano come voto complessivo almeno 70/100, nonché come votazioni parziali: 24/40 per la prova scritta, 18/30 per la prova orale, 6/10 per la prova di lingua. La data, l'ora e il luogo di svolgimento della prova scritta sono resi noti presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale almeno 15 giorni prima della stessa. La comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prova orale e di quella di lingua avverrà nel corso della prova scritta ad opera della Commissione giudicatrice.

Art. 6. Nomina dei tutori

Ad ogni allievo ammesso al Corso il Consiglio di Dottorato, sentite le indicazioni dell'interessato, assegna uno o più Tutori, dei quali almeno uno appartenente al Consiglio. I tutori hanno il compito di guidare ed assistere i dottorandi nella definizione sia del loro percorso formativo sia delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale. In seguito, di regola al termine del primo anno o, eccezionalmente, del secondo anno, la designazione del Tutore (o dei Tutori) può essere, anche su richiesta del dottorando, modificata, o integrata, dal Consiglio.

Art. 7. Obblighi dei dottorandi

I dottorandi sono tenuti a frequentare le attività didattiche organizzate nell'ambito del Corso ed a impegnarsi in quelle di studio e di ricerca loro indicate dai Tutori e dal Coordinatore. La verifica dell'adempimento da parte dei dottorandi degli obblighi connessi alla frequenza del Corso avviene ad opera dei Tutori e del Coordinatore ed è sottoposta al giudizio del Consiglio. In particolare, al termine del primo e del secondo anno di Corso i dottorandi presentano una relazione scritta sulla attività svolta, sulla quale i Tutori sono chiamati ad esprimere il loro parere. L'approvazione da parte del Consiglio della relazione, illustrata nell'ambito di una riunione appositamente convocata, è condizione necessaria per l'ammissione all'anno successivo. Ove emergano situazioni che possano determinare l'esclusione dal Corso di Dottorato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa, il Coordinatore ne riferisce al Consiglio, il quale decide in merito.

Art. 8. Dottorandi esterni

Giovani studiosi che risultino essere dottorandi presso altre università italiane e straniere possono essere ammessi, dietro loro domanda, a frequentare le attività didattiche e scientifiche del Corso come dottorandi esterni. L'ammissione sarà stabilita sulla base di un colloquio da sostenere con una commissione nominata dal Coordinatore e composta da tre membri del Consiglio.

Art. 9. Ammissione all'esame finale

L'ammissione di ciascun dottorando all'esame finale prevede la presentazione di una tesi di dottorato, il cui titolo deve essere stabilito entro il secondo anno di Corso, e di una relazione redatta dai Tutori. Il Consiglio di Corso, sulla base dell'elaborato presentato, della relazione dei Tutori e del loro parere, e dopo aver dato modo al dottorando di illustrare la sua attività di studio e di ricerca e i risultati che ne sono conseguiti, decide se ammettere o meno il dottorando all'esame finale. In particolare, nel caso in cui motivi documentati non abbiano consentito all'allievo di completare il suo percorso formativo o la tesi di dottorato nei termini previsti, il Consiglio di Corso, sentiti i Tutori, può proporre al Rettore di concedere al dottorando una proroga di durata comunque non superiore ad un anno. Lo svolgimento dell'esame finale segue le norme riportate nel "Regolamento per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e per gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca", approvato dal Senato Accademico con la delibera n. 369 del 9 giugno 1998.

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ultima modifica a questa pagina: 22 dicembre 2008
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