Dottorato di Ricerca

“Scienze e Tecniche dell'Ingegneria Civile ”

Dipartimento di Ingegneria Civile

Università degli Studi di Pisa

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Informazioni Didattiche

 


REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
IN “SCIENZE E TECNICHE DELL'INGEGNERIA CIVILE”

 

Art. 01. Disciplina generale, durata del Corso e afferenza amministrativa

Il Corso è disciplinato da quanto disposto dall'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, dal Regolamento Ministeriale emanato con D.M. 30 Aprile 1999 n.224, dal Regolamento dell'Università di Pisa emanato con Decreto Rettoriale 30 Agosto 1999 n.01/1130 e dal presente Regolamento.
Il Corso ha durata triennale e si svolge presso i due Dipartimenti di Ingegneria Civile e di Ingegneria Strutturale. L'anno accademico del Corso coincide con l'anno solare, e ai fini amministrativi inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Il Corso prevede attività didattiche e di ricerca con eventuali periodi di soggiorno presso Università o Centri di Ricerca, in Italia o all'estero. Il Corso di Dottorato in "Scienze e Tecniche dell'Ingegneria Civile" afferisce amministrativamente al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa e fa riferimento ai settori scientifico-disciplinari ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/06, ICAR/10,ICAR/17,ICAR/18,ICAR/19 caratteristici del Dipartimento di Ingegneria Civile e ai settori scientifico-disciplinari ICAR/08 e ICAR/09 caratteristici del Dipartimento di Ingegneria Strutturale.

 


Art. 02. Caratterizzazione del Corso

I concetti informatori del corso si basano sull'applicazione delle scienze e delle tecniche dell'ingegneria civile secondo il metodo scientifico, che è alla base dei moderni prodotti dell'ingegneria.

Nell'ambito delle costruzioni civili ciò comporta la necessità di integrare l'antico processo, basato sulla sperimentazione delle intuizioni e sulla tradizione empirica, con la possibilità di previsioni attuate per mezzo di modellazioni preliminari; ciò comporta la necessità di un ampio denominatore comune in termini di discipline scientifiche di base, quali la matematica, la fisica, la chimica etc.

Lo scopo ultimo della ricerca e dell'insegnamento universitari è, nella fattispecie, quello del progresso delle opere civili: il Corso di Dottorato che qui viene definito, lo persegue preparando operatori specialisti nel campo delle costruzioni, capaci di diffondere le conoscenze ricche dei contributi che essi stessi sono preparati a fornire quali dottori di ricerca.
Affinché ciò avvenga è necessario applicare responsabilmente il metodo scientifico, evitando sia attuazioni acritiche di modi di costruire propri di altri contesti, sia quella “impermeabilità disciplinare" consistente nell' operare per fasi indipendenti, e dimenticando, con riferimento al caso della progettazione, che il progetto deve essere una "concezione verificata" attraverso un processo interattivo e iterativo fra argomenti caratteristici di discipline diverse.

Allo scopo di rendere concreto quanto sopra già dalla selezione iniziale dei dottorandi, l'esame di ammissione dovrà constare di due fasi: la prima, comune a tutti, rivolta a verificare un'adeguata conoscenza delle discipline di base e un'attitudine al metodo scientifico; la seconda, attinente gli aspetti tecnici, distinta fra gli argomenti caratterizzanti i curricula di cui al successivo art. 4, a scelta del concorrente in modo da selezionare le preferenze del candidato.

 

Art. 03. Organizzazione scientifica e didattica.


Ad ogni allievo, il Consiglio di Dottorato assegna uno o piu' Tutori dei quali almeno uno deve appartenere al consiglio. I Tutori hanno il compito di guidare ed assistere il dottorando nella definizione del percorso formativo e sono responsabili delle ricerche volte alla preparazione della Tesi finale.

La prima parte del corso di dottorato (dodici mesi circa) comprenderà un lavoro essenzialmente didattico, articolato in lezioni e seminari.

Questa fase sarà finalizzata anzitutto a fornire agli allievi una base strumentale comune e, successivamente, a sviluppare la conoscenza di teorie, tecniche e direzioni di ricerca sia tradizionali, sia innovative con particolare riferimento ai curricula proposti. Si metteranno evidenza i nodi di interdisciplinarità da approfondire, da un punto di vista teorico, metodologico e operativo, al fine di fornire uno stimolo alla formazione di piani di ricerca dei dottorandi.

 Nella seconda parte del corso, verranno svolti moduli didattici e laboratori, tenuti da uno o più docenti, finalizzati a supportare e completare la formazione degli allievi su temi particolari, in relazione ai diversi curricula e ai singoli piani di ricerca e ad avviare e seguire le metodologie e le sperimentazioni dei singoli allievi.

Il tema di ricerca oggetto della dissertazione finale viene assegnato, dal consiglio di dottorato sulla base delle proposte del dottorando e dei relativi tutori, alla fine del primo anno di corso.

 

Art. 04. I Curricula

In considerazione dell'ampiezza e complessità delle tematiche (teoriche, metodologiche e sperimentali) proposte nel dottorato, si ravvisa la necessità di articolare in curricula differenziati il percorso formativo e precisamente:

 

l. Ingegneria Edile e Architettura;

2. Ingegneria Idraulica;

3. Ingegneria delle Infrastrutture Viarie;

4. Ingegneria Strutturale;




L'obbiettivo comune di tali curricula è quello di sviluppare la capacità di coniugare le esperienze di un lunghissimo passato con i risultati delle moderne tecnologie attraverso un processo critico che miri al progresso delle costruzioni civili e basato sul metodo scientifico.
Obiettivi, contenuti ed aspetti specifici dei singoli curricula sono specificati di seguito:

 

1. Ingegneria Edile e Architettura : concepire e sperimentare metodi e tecniche innovativi per i prodotti edilizi e per tutti gli aspetti del restauro perseguendo sia corretti processi di progettazione che utilizzino le attuali possibilità di simulazione per arricchire antichi iter costruttivi, sia modellazioni di nuovi prodotti edilizi e processi costruttivi al fine di incrementare l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi edilizi.

 

                      2. Ingegneria Idraulica : indagare sugli aspetti fondamentali delle costruzioni idrauliche nei campi della protezione idraulica del territorio e in particolare nel campo delle sistemazioni fluviali, delle costruzioni marittime e dell'ingegneria sanitaria e ambientale. Le ricerche, di carattere sia sperimentale che numerico, avranno la finalita' di incrementare il livello di conoscenza dei fenomeni naturali connessi con l'ambiente.


                      3. Ingegneria delle Infrastrutture Viarie : Approfondire aspetti rilevanti delle infrastrutture viarie, quali le procedure di misura e valutazione delle proprietà dei diversi componenti interagenti del sistema "Uomo-strada-veicolo-ambiente", metodi di verifica delle prestazioni, criteri di scelta dei materiali e di controllo dei risultati; studio tipo logico delle opere viarie per il loro inserimento nel contesto naturale con lo scopo di ottimizzare l'intervento dell'Uomo sull'ambiente.

 

4. Ingegneria strutturale: L'ingegneria strutturale ha come obiettivo essenziale lo studio e la comprensione del comportamento degli organismi resistenti delle costruzioni; come tale coinvolge la conoscenza di un vasto arco di discipline che vanno dalla fisica matematica, alla meccanica dei materiali e dei solidi, alla teoria delle strutture, fino a quelle più orientate verso gli aspetti tecnologici, costruttivi ed esecutivi coinvolti nelle costruzioni, sia dell'ingegneria civile, sia di alcuni settori importanti dell'ingegneria industriale. In questo contesto particolare significato assumono i problemi più avanzati, quali quelli posti, dallo sviluppo e dall'impiego dei cosiddetti nuovi materiali; dalla necessità di interpretare e modellare il comportamento di costruzioni di elevato valore storico e monumentale realizzate utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali e dall'affermarsi sia di nuove tipologie strutturali, sia di nuove tecnologie e tecniche costruttive.

 

 

Art. 05. Organi del Corso;

Sono Organi del Corso il Consiglio di Dottorato, il Presidente, il Vice-Presidente e la Giunta.


Art. 06. Il Consiglio del Corso di Dottorato

Il Consiglio del Corso di Dottorato è costituito in prima applicazione dai Professori e Ricercatori dell'Università di Pisa e di altre Università che ne hanno proposto l'istituzione; Eventuali incrementi numerici del consiglio saranno attuati in modo equilibrato fra i vari settori scientifico disciplinari.

Il Consiglio di Dottorato elegge al suo interno il Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente, fanno eccezione le riunioni per l'elezione del Presidente stesso che sono convocate e presiedute dal Decano dei Membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono convocate per iscritto dal Presidente del corso, oppure, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione della seduta deve comprendere: l'ordine del giorno della riunione, la data, l'ora e il luogo della stessa e deve pervenire agli interessati, in un giorno lavorativo, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'adunanza, riducibili a due giorni in caso di urgenza.

Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Presidente del corso o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi Membri (con arrotondamento per difetto). In questo caso, la richiesta deve precisare gli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve essere indirizzata al Presidente che convocherà il Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'adunanza del Consiglio è valida quando sono presenti la metà più uno dei suoi Membri. I Verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono approvati nel corso delle riunioni stesse.

Compiti del Consiglio di Dottorato sono in particolare:

•  designare le commissioni esaminatrici per l'ammissione al Corso

•  predisporre l'attivazione e la disattivazione dei curricula e organizzare l'attivita' scientifica e didattica;

•  designare, per ciascun iscritto al Corso di Dottorato, uno o più tutori con il compito di seguire la sua preparazione generale e la sua attività di ricerca;

•  valutare annualmente l'attività dei dottorandi;

•  riferire ai Consigli dei Dipartimenti istituenti sull 'organizzazione e sull 'attività del Corso, e predisporre la relazione annuale da sottoporre ai Dipartimenti istituenti per approvazione e trasmissione al Senato Accademico secondo quanto previsto nell'articolo 6 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa;

•  sottoporre ai Dipartimenti istituenti per approvazione e trasmissione al Senato Accademico le richieste annuali di finanziamento per le borse e per il funzionamento del Corso;

•  proporre ai Dipartimenti istituenti convenzioni con altre Università o con altri enti pubblici e privati;

•  organizzare le prove di ammissione e l'esame per il conseguimento del titolo.

 

 

Art. 07 Il Presidente del Corso;

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio del Corso di Dottorato. Il Presidente designa un Vice Presidente, appartenente all' Università di Pisa e al Consiglio del Corso di Dottorato.

Al Presidente, o in sua assenza o impedimento al VicePresidente, sono delegati i seguenti compiti:

•  convocare e presiedere il Consiglio di Corso, e dare esecuzione alle deliberazioni del medesimo;

•  esercitare la supervisione dell'attività dei dottorandi, avvalendosi della collaborazione dei tutori degli allievi e dei referenti dei singoli curricula;

•  autorizzare spese per importi inferiori o uguali a 3000 Euro, coperte dalla dotazione finanziaria annuale per il funzionamento del Corso;

•  assumere provvedimenti di urgenza relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli successivamente alla ratifica del medesimo nella prima sua seduta utile;

•  autorizzare lo svolgimento di periodi di formazione dei dottorandi presso Università e istituti di ricerca italiani o stranieri;

•  organizzare le attività operative necessarie al funzionamento del Dottorato, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e dal Regolamento del Dottorato di Ricerca dell 'Università di Pisa e in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Corso di Dottorato;


 

Art. 8. Composizione e compiti della Giunta di Dottorato

La Giunta di Dottorato è composta dal Presidente, dal Vice-presidente e da 5 membri eletti dal consiglio di dottorato al suo interno. Per l'elezione ciascun membro dispone di un voto.

Su proposta del Presidente la Giunta nomina, al suo interno, un referente per ogni curriculum attivato. I referenti collaborano con il Presidente nell'organizzazione delle attività formative promosse nell'ambito del Corso di Dottorato e nella supervisione dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.

Le riunioni della Giunta sono convocate dal Presidente.
Alla Giunta sono delegati i seguenti compiti:

•  coadiuvare il Presidente nell'espletamento dei propri compiti, in particolare elaborando proposte di delibere da sottoporre all'esame del Consiglio;

•  provvedere ad istruire le pratiche relative ai compiti propri del Presidente.


Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde in ogni caso efficacia al momento del rinnovo del Presidente.


Art. 9. Attivazione e disattivazione dei curricula

L'attivazione e la disattivazione dei curricula sono deliberate dal Consiglio del Corso di Dottorato a maggioranza dei due terzi, con arrotondamento per eccesso, dei Membri del Consiglio stesso.


Art. 10. Attività dei dottorandi e frequenza al Corso

Ciascun dottorando svolgerà il proprio lavoro di ricerca sotto la guida di uno o più tutori.

È consentito affidare ai dottorandi una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e non superare le 100 ore di impegno l'anno. La collaborazione didattica compresa la partecipazione alle commissioni d'esame è facoltativa ed è sottoposta al parere favorevole del Consiglio di Dottorato.
Ciascun dottorando dovrà partecipare con assiduita' alle attività didattiche strutturate previste nel programma. I dottorandi sono tenuti a frequentare le attività che sono organizzate nell' ambito del Corso e dei singoli curricula.

I dottorandi, al termine di ogni anno di corso, devono presentare una relazione scritta nell' ambito di una apposita seduta del consiglio.

Qualora il Tutore o il Presidente ravvisino situazioni che possano determinare l'esclusione dal Dottorato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa, il Presidente ne riferisce al Consiglio, che decide in merito.

 

 

Art. 11. Prove di ammissione al Corso di Dottorato

 Il Concorso di ammissione è per titoli ed esami.

I titoli valutabili sono il curriculum universitario pregresso e la Tesi di Laurea.

Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta è unica, articolata in due fasi:

•  prima fase, unica per tutti i candidati, rivolta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca valutando la sua maturazione in tema di Discipline scientifiche di base per l'Ingegneria Civile.

•  seconda fase articolata sui seguenti 4 argomenti a scelta del candidato:

1. Ingegneria Edile e Architettura (Architettura tecnica con Fondamenti di storia dell'architettura, Composizione architettonica, Restauro);

                2. Ingegneria Idraulica (Costruzioni idrauliche, idrologia e Costruzioni marittime);

                3. Ingegneria delle Infrastrutture Viarie (Costruzioni di strade ferrovie ed aeroporti );

4. Ingegneria Strutturale (Scienza delle costruzioni e Tecnica delle costruzioni).


La prova orale e' rivolta, in particolare, ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nell'ambito del settore disciplinare oggetto del tema svolto nella seconda fase della prova scritta, e (ad accertare la conoscenza della lingua inglese) a verificare una sufficiente conoscenza della lingua inglese.

Art. 12. Esame finale per il conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca

Le modalità di ammissione all'esame finale per il conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca, seguono le norme riportate nell'Art.n.12 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa.



 Art. 13. Modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di ammissione

La Commissione d'esame è composta da tre membri scelti dal Consiglio tra i professori e i ricercatori appartenenti ai settori scientifìco-disciplinari attinenti al Corso di Dottorato, almeno uno dei quali esterno al Consiglio. Possono essere designati anche professori di altre università italiane o straniere. Non possono essere designati coloro che hanno fatto parte della Commissione l'anno precedente. La Commissione può essere integrata dalla aggiunta di non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell 'ambito degli Enti e delle Strutture pubbliche e private di ricerca.

Le prove di ammissione consistono in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consta di due fasi. Nella prima fase verra' svolto un tema rivolto ad accertare le conoscenze culturali e scientifiche dei candidati; nella seconda fase verra' svolto un tema su uno dei seguenti quattro argomenti a scelta del candidato:

•  Ingegneria edile e architettura

•  Ingegneria idraulica

•  Ingegneria delle infrastrutture viarie

•  ingegneria delle strutture

La prova orale e' rivolta a verificare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nel settore oggetto del tema svolto nella seconda fase della prova scritta e ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti per ciascun candidato, dei quali 45 sono riservati alla valutazione della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale e 15 alla valutazione dei titoli: di cui 10 per il voto di laurea e 5 per il curriculum universitario.

I risultati della prova scritta sono resi pubblici prima della successiva prova orale. I candidati che nella prova scritta riportino un punteggio inferiore a 28/45 non sono ammessi alla prova orale. Il punteggio minimo per il superamento della prova orale e' pari a 24/40. Sono ritenuti idonei i candidati che conseguano come voto complessivo almeno 60/85.

Nel caso di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

 


Art. 14. Rinvio ad altre Norme


 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le Leggi dello Stato, nonché le Norme contenute nel Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa e, per gli argomenti di pertinenza, quelle del Regolamento del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell 'Università di Pisa, in quanto applicabili.


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