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• Regolamento
per il dottorato di ricerca
• Statuto-Scuola di dottorato in Ingegneria Leonardo da Vinci-
• Regolamento interno- Corso di Dottorato in "Scienze e Tecniche dell'Ingegneria Civile"
• Decreto Ministeriale 30 aprile 1999
Regolamento per il dottorato di ricerca D.R. 30 agosto 1999 n. 01/1130 Emanazione
D.R. 9 maggio 2000 n. 01/707 Modifiche e integrazioni
D.R. 25 luglio 2000 n. 01/1053 Modifica articolo 13
D.R. 15 gennaio 2002 n. 01/46 Modifica articolo 11
D.R. 5 marzo 2002, n. 01/290 Inserimento articolo 11 bis
D.R. 9 marzo 2004, n.01/4022 Modifica articolo 13
Articolo 1 – Finalità
L’Università di Pisa istituisce corsi di dottorato
di ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per
esercitare presso università, enti pubblici o soggetti
privati attività di ricerca di alta qualificazione scientifica.
Articolo 2 – Istituzione
Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca
sono presentate al senato accademico da un dipartimento o da
più dipartimenti congiuntamente, entro il 30 marzo di
ogni anno.
Il senato accademico delibera l’istituzione di un corso
di dottorato di ricerca in base all’esame delle qualità
scientifiche ed organizzative della proposta, sentito il nucleo
di valutazione interna dell’ateneo in ordine alla sussistenza
dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento ministeriale.
La proposta deve documentare in particolare:
- le tematiche scientifiche e la denominazione del corso, che
devono riferirsi ad un settore disciplinare o ad una aggregazione
di più settori,
- la previsione del numero massimo di iscritti a corsi di dottorato
annualmente ammissibili, in numero comunque non inferiore a
tre,
- l’organizzazione didattica e scientifica del corso,
ivi compresa l’eventuale suddivisione in curricula, i
periodi di soggiorno all’estero previsti, la loro durata
massima, e il relativo impegno finanziario,
- la durata del corso di dottorato, che non può essere
inferiore a tre anni,
- la struttura organizzativa e di gestione del corso prevista,
ivi compresa l’indicazione dei dipartimenti e delle strutture
di ricerca istituenti, del dipartimento al quale il corso afferirà
amministrativamente, del presidente, che deve essere professore
dell’Università di Pisa, e del consiglio di dottorato.
Il consiglio deve essere formato da almeno 10 membri, che devono
essere per almeno un terzo professori o ricercatori dell’Università di Pisa, salvo deroghe per eccezionali motivi dovuti alla dimensione
del settore disciplinare su scala nazionale.
- la documentazione sulla presenza di congruo numero di professori
e ricercatori e sulla qualificazione scientifica delle strutture
proponenti nell’area di riferimento del corso (quale la
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio dei membri
del consiglio di dottorato proponente),
- la documentazione sulle precedenti esperienze delle strutture
proponenti in tema di formazione post-laurea, e in particolare
dei dottorati di ricerca attivati secondo la precedente legislazione.
- le collaborazioni scientifiche previste per l’intero
corso o per particolari curricula con altre università e enti pubblici o privati,
- i termini organizzativi, didattici, scientifici, finanziari
di eventuali convenzioni (a norma del successivo art. 3) proposte
per la stipula con altre università e enti italiani ed
esteri, e le lettere di intenti a supporto delle convenzioni
proposte,
- le possibilità di integrazione dell’eventuale
finanziamento d’ateneo dal bilancio delle strutture proponenti
o con finanziamenti provenienti da altri enti pubblici o privati,
italiani o stranieri.
I dipartimenti proponenti devono garantire l’esistenza
delle strutture necessarie per il funzionamento del corso.
Articolo 3 – Convenzioni
L’Università di Pisa, per comprovate esigenze organizzative
e scientifiche, può istituire un corso di dottorato in
collaborazione con altre università italiane o straniere
e con enti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di apposite
convenzioni che stabiliscano il contenuto programmatico e finanziario
della collaborazione stessa.
L’Università di Pisa potrà inoltre stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti
di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica
interessati a finanziare le ricerche o progetti particolari
nell’ambito dei corsi di dottorato già istituiti
presso l’Università di Pisa.
Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese,
imprese artigiane, altre imprese di cui all’art. 2195
del codice civile, soggetti di cui all’art. 17 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere
concordato tra l’università e i predetti soggetti
in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all’art.
5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni
e integrazioni.
L’Università di Pisa per comprovate esigenze organizzative
e scientifiche può partecipare, sulla base di apposita
convenzione che stabilisca i termini programmatici e finanziari
della collaborazione, a corsi di dottorato istituiti presso
altra università italiana o straniera.
L’Università di Pisa favorisce la stipula di accordi
con università straniere per l’istituzione di dottorati
congiunti.
Qualora l’Università di Pisa istituisca un corso
di dottorato in collaborazione con altri soggetti, questi ultimi
si impegnano ad osservare il presente regolamento, fatti salvi
i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria
internazionale, le cui norme sono definite secondo quanto previsto
nell’accordo stesso.
Le proposte di convenzioni sono presentate al senato accademico
entro il 30 marzo di ogni anno, corredate della motivazione
scientifica, didattica e organizzativa e della descrizione dei
termini della convenzione richiesta, con particolare riguardo
alla composizione del consiglio di dottorato, alle modalità
di finanziamento da parte dei contraenti e all’organizzazione
degli studi.
Previa comunicazione al dipartimento e alla facoltà di
afferenza, singoli docenti dell’Università di Pisa
possono essere membri del consiglio di dottorato di un corso
di dottorato istituito presso un altro dipartimento dell’Università
di Pisa o da altra università, fatto salvo quanto indicato
nel successivo art. 4.
Articolo 4 – Organi del corso
Un corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente
ad un solo dipartimento. Sono organi del corso il consiglio
di dottorato ed il presidente. Il regolamento del corso può
prevedere l’istituzione del vice presidente e di una giunta
del corso.
Del consiglio di dottorato entrano a far parte – come
indicato nella proposta di istituzione del corso – i professori
e ricercatori di ruolo e fuori ruolo dell’Università
di Pisa che ne facciano richiesta, previa comunicazione al dipartimento
e alla facoltà di afferenza e approvazione del consiglio
medesimo. In caso di contrasto fra la richiesta di afferenza
e il parere del consiglio del dottorato, la questione è
sottoposta all’esame del senato accademico. Tutte le afferenze
vengono rese esecutive con decreto del Rettore.
I compiti assegnati dalla normativa nazionale al collegio dei
docenti sono svolti dal consiglio di dottorato.
Di ciascun consiglio di dottorato fanno altresì parte
almeno due rappresentanti degli iscritti ai relativi corsi,
eletti dai medesimi. I rappresentanti non partecipano alla discussione
e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli
iscritti e l’organizzazione dell’esame finale.
Con l’approvazione del senato, e su proposta del consiglio
stesso, possono far parte del consiglio di dottorato professori
o ricercatori di altre Università italiane o estere.
Possono inoltre essere cooptati nel consiglio di dottorato esperti
non universitari italiani o stranieri; il numero di esperti
non universitari non può essere superiore a un terzo
dei membri.
Ogni docente dell’Università di Pisa può
essere membro di non più di due consigli di dottorato
istituiti in Italia.
Il consiglio del dottorato elegge al proprio interno il presidente,
che deve essere un professore di ruolo o fuori ruolo dell’Università
di Pisa. Un docente dell’Università di Pisa può
essere presidente di un solo dottorato istituito in Italia.
Il presidente è nominato dal rettore e dura in carica
4 anni. Il presidente può designare un professore o ricercatore
dell’Università di Pisa che sia membro del consiglio
come Vice presidente. La giunta del dottorato, quando prevista
dal regolamento del corso, è costituita dal presidente
e da non meno di altri 3 e non più di 6 membri eletti
dal consiglio di dottorato al suo interno.
Il presidente, per motivi di comprovata necessità ed
urgenza, può adottare con proprio decreto deliberazioni
su materie che non rientrino già nei compiti eventualmente
delegatigli e che siano di competenza del consiglio di dottorato
ovvero eventualmente delegate alla giunta. Il decreto è sottoposto, rispettivamente, al consiglio o alla giunta di dottorato,
per la ratifica nella prima seduta utile.
I membri della giunta del corso di dottorato rimangono in carica
per quattro anni.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la formazione del consiglio è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
Nel caso di dottorati istituiti presso l’Università
di Pisa a seguito di accordi di convenzione con altre università
o enti pubblici e privati, la formazione del consiglio è
definita secondo quanto previsto negli accordi stessi, fatto
salvo che almeno un terzo dei membri sia professore o ricercatore
dell’Università di Pisa.
Compiti del consiglio di dottorato sono in particolare:
- predisporre e sottoporre ai dipartimenti istituenti il regolamento
del corso, secondo quanto previsto nel successivo articolo 5,
- organizzare l’attività scientifica e didattica
del corso, comunicare alle facoltà interessate i compiti
didattici relativi al corso assegnati a membri delle facoltà
stesse, e predisporre l’attivazione e la disattivazione
dei curricula,
- valutare annualmente l’attività degli iscritti
ai corsi di dottorato,
- riferire ai consigli dei dipartimenti istituenti sull’organizzazione
e sull’attività del corso, e - predisporre la relazione
triennale da sottoporre ai dipartimenti istituenti per approvazione
e trasmissione al senato accademico secondo quanto previsto
nel successivo articolo 6,
- sottoporre ai dipartimenti istituenti per approvazione e trasmissione
al senato accademico le richieste annuali di finanziamento per
le borse e per il funzionamento del corso,
- proporre ai dipartimenti afferenti convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati,
- organizzare le prove di ammissione e l’esame per il
conseguimento del titolo.
Articolo 5 – Regolamento interno del corso
I corsi di dottorato si dotano di un regolamento che stabilisce
in particolare:
- l’eventuale istituzione della giunta del corso e la
sua composizione
- i compiti delegati alla giunta o al presidente del corso,
la disciplina di attivazione e disattivazione di curricula
- le modalità per le prove di ammissione,
- la disciplina in materia dei diritti e dei doveri degli iscritti
ai corsi di dottorato, per quanto non previsto nel presente
regolamento,
- le procedure per l’autorizzazione dei soggiorni all’estero,
se previsti dall’organizzazione didattica e scientifica
del corso,
- le procedure per gli adempimenti rispetto al dipartimento
al quale il corso afferisce amministrativamente e rispetto ai
dipartimenti concorrenti,
- le modalità per l’ammissione all’esame
finale e per il suo svolgimento.
Il regolamento, previo parere favorevole dei dipartimenti istituenti,
deve essere presentato agli organi competenti dell’ateneo
per l’approvazione entro 2 mesi dalla delibera di istituzione
di un corso di dottorato.
Articolo 6 – Relazione triennale
Il consiglio di dottorato di ogni corso di dottorato di ricerca
predispone ogni tre anni una relazione sull’attività
didattica e scientifica svolta. La relazione deve essere approvata
dai dipartimenti concorrenti e sottoposta al senato accademico,
il quale provvede alla verifica della rispondenza dei corsi
agli obiettivi scientifici e formativi previsti e del permanere
delle condizioni di idoneità. A tal fine il nucleo di
valutazione interna, sentito il collegio dei direttori di dipartimento,
provvederà ad individuare gli elementi informativi indispensabili
per tale verifica. Sulla base delle relazioni triennali, sentito
il nucleo di valutazione interna, il senato accademico può deliberare la soppressione di un corso di dottorato di ricerca.
Articolo 7 – Posti a concorso
Il senato accademico, sulla base delle motivate richieste del
consiglio di dottorato corredate dell’approvazione dei
dipartimenti concorrenti, sentito il collegio dei direttori
di dipartimento, determina annualmente il numero dei posti disponibili
per ogni corso istituito nell’ambito degli stanziamenti
disponibili sul bilancio dell’ateneo per lo svolgimento
dei corsi stessi, anche tenendo conto del numero di partecipanti
e di ammessi al concorso di ammissione negli anni precedenti.
In particolare saranno determinati annualmente, in conformità ai criteri dettati dal regolamento ministeriale:
- l’ammontare delle tasse e dei contributi per l’accesso
e la frequenza ai corsi, e la disciplina degli esoneri sulla
base della valutazione comparativa del merito e delle condizioni
economiche
- il numero e l’ammontare delle borse di studio, da assegnarsi
previa valutazione comparativa del merito.
Le richieste di finanziamento devono essere presentate agli
organi competenti entro il 30 marzo di ogni anno.
Articolo 8 – Finanziamenti a dottorati di altri Atenei
Gli organi competenti determinano annualmente il finanziamento
da assegnare alle convenzioni di cui all’articolo 3, quarto
comma. Le richieste di finanziamento devono essere presentate
agli organi competenti entro il 30 marzo di ogni anno.
Articolo 9 – Borse di studio
L’attività dei corsi di dottorato inizia entro
il mese di gennaio. Ai fini amministrativi, l’inizio del
corso è fissato al 1 gennaio.
Ogni iscritto a corso di dottorato sottopone annualmente all’approvazione
del consiglio di dottorato un piano contenente la descrizione
degli obiettivi di studio e di ricerca, e dei relativi programmi
di attività, per l’anno in cui il piano stesso
si riferisce. I tempi e le modalità di presentazione
dei suddetti piani sono previsti dai regolamenti di cui all’articolo
5. Tali piani, una volta approvati, costituiscono riferimento
esclusivo per la verifica annuale dell’assolvimento degli
obblighi formativi da parte di ciascun iscritto a corso di dottorato.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è
pari all’intera durata del corso, fatti salvi i casi di
sospensione o decadenza per mancato adempimento agli obblighi
previsti dal regolamento del corso indicati nel bando. La cadenza
di pagamento delle borse di studio è mensile. L’importo
della borsa è aumentato del 50% nel periodo di soggiorno
all’estero effettuato secondo quanto previsto dal regolamento
del corso di dottorato.
Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio
a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente
concesse ad integrazione da istituzioni italiane o straniere
per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall’Università di Pisa.
La conclusione del corso avviene il 31 dicembre dell’ultimo
anno della durata del corso stesso.
Articolo 10 – Concorso di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni
di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all’estero,
preventivamente riconosciuto dal consiglio di dottorato ai soli
fini dell'ammissione al dottorato, anche nell’ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Il regolamento del corso disciplina le prove di ammissione;
il concorso di ammissione è per titoli ed esami, che
comunque devono prevedere una prova scritta, assicurare un’idonea
valutazione comparativa dei candidati, e tempi ristretti per
l’espletamento. Sono valutabili come titoli ai fini dell’ammissione
il curriculum universitario pregresso e la tesi di laurea.
Il bando di concorso per l’ammissione è emanato
dal rettore entro il 30 giugno di ogni anno, che ne cura la
pubblicità, compresa la pubblicazione, almeno per avviso,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché la comunicazione al MURST. Il bando di concorso indica comunque:
a. il numero complessivo dei laureati ammissibili al dottorato
di ricerca,
b. il numero e l’ammontare delle borse di studio,
c. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli
esoneri,
d. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
Il diario delle prove d’esame è reso pubblico tramite
affissione all’albo ufficiale e sul sito web dell’Università di Pisa e del dipartimento al quale afferisce il dottorato,
e per posta elettronica per i candidati che indichino nella
domanda il loro indirizzo elettronico.
Le commissioni esaminatrici per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale,
entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione
del consiglio di dottorato e con parere favorevole dei consigli
dei dipartimenti concorrenti.
Le commissioni sono composte da tre professori ordinari o associati
o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari
attinenti al corso di dottorato, almeno uno dei quali esterno
al consiglio di dottorato. Possono essere designati anche professori
di altre università italiane o straniere. Non possono
essere designati coloro che hanno fatto parte della commissione
l’anno precedente. La commissione può essere integrata
dall’aggiunta di non più di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è
obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma
3 dell’articolo 3 del presente regolamento.
Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di nomina senza
che la commissione giudicatrice abbia concluso i propri lavori,
essa decade e il rettore, su proposta del consiglio di dottorato,
e previo parere favorevole dei dipartimenti concorrenti. nomina
una nuova commissione con esclusione dei membri della commissione
decaduta.
Le modalità di effettuazione degli esami e i criteri
di attribuzione dei punteggi relativi agli esami ed ai titoli
sono previsti dai regolamenti di cui all’articolo 5. Le
procedure d’esame devono comunque garantire ad ogni candidato
la possibilità di scegliere liberamente fra tutte le
prove proposte, indipendentemente dal curriculum cui esse si
riferiscono.
L’ammissione al corso di dottorato fino alla concorrenza
dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base della graduatoria
di merito degli idonei redatta dalla commissione esaminatrice.
In caso di rinuncia di un idoneo prima dell’inizio del
corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l’ordine
della graduatoria. In caso di rinuncia o esclusione di un vincitore
durante il primo trimestre del primo anno del corso, il consiglio
di dottorato può deliberare l’ammissione di un
altro candidato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di
merito redatta dalla commissione esaminatrice. Risultano idonei
i candidati che abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio
complessivo massimo attribuibile alle prove d’esame.
All’atto dell’iscrizione al corso di dottorato i
vincitori indicano, in ordine di graduatoria di merito e nei
limiti della disponibilità di posti, il curriculum cui
intendono afferire ed eventualmente il tema di ricerca cui corrisponde
una borsa di studio vincolata di cui al comma 12.
Ad ogni corsi di dottorato attivato competono tre borse di studio
finanziate dall’università, anche mediante consorzi
o convenzioni con altre università . Tali borse, che
non possono essere vincolate a particolari curricula o temi
di ricerca, sono assegnate in base alla graduatoria di merito
redatta dalla commissione esaminatrice.
In aggiunta alle borse di studio di cui al comma precedente,
possono essere bandite borse di studio, finanziate anche dai
dipartimenti sui propri bilanci ovvero da enti pubblici e privati,
eventualmente vincolate allo svolgimento di specifici temi di
ricerca all’interno di uno dei curricula attivati. Per
ogni borsa vincolata la descrizione del tema di ricerca deve
essere riportata nel bando. L’assegnazione di tali borse
avviene secondo quanto previsto al comma 10.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.
Articolo 11 – Diritti e obblighi degli iscritti ai corsi
di dottorato
Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto
ad altro corso di dottorato italiano o estero, o ad altro corso
di studio post-laurea specialistica; fanno eccezione eventuali
norme previste all'interno di convenzioni di cooperazione interuniversitaria
internazionale.
Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa
per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto
equipollente (presso l’ateneo o presso altra sede di dottorato)
non può usufruire di un’altra borsa di dottorato.
I regolamenti di cui all’articolo 5 disciplinano le modalità
e i tempi di verifica dell’assolvimento degli obblighi
formativi degli iscritti al corso di dottorato definiti nel
piano annuale di attività di cui all’articolo 9,
comma 2. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche
previste dall’organizzazione del corso è disposta
l’esclusione dal corso con provvedimento rettorale adottato
su decisione motivata dal consiglio di dottorato. La borsa di
studio eventualmente erogata cessa a partire dalla data deliberata
dal consiglio stesso.
E’ diritto dell'iscritto al corso di dottorato ottenere
la sospensione per maternità, per servizio di leva, per
malattia e per motivi gravi e documentati, a giudizio del consiglio
di dottorato. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per
lo stesso periodo. La sospensione per gravi e documentati motivi
non può essere di durata superiore ad un anno.
Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono svolgere attività
didattica universitaria. Se previsto nel regolamento del corso,
è consentito affidare agli iscritti una limitata attività
didattica sussidiaria o integrativa, anche tramite gli incarichi
professionali di supporto alle attività didattiche previsti
dai regolamenti dell’Università di Pisa. In deroga
a quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti
per prestazione d’opera e a tempo determinato, gli incarichi
per lo svolgimento di consulenza, le collaborazioni didattiche,
è possibile affidare agli iscritti ai dottorati incarichi
di supporto alla didattica dopo un solo anno dal conseguimento
della laurea. L'attività didattica non deve in ogni caso
compromettere l’attività di formazione alla ricerca
e non deve superare 100 ore annuali di impegno. La collaborazione
didattica, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame,
è facoltativa, non dà luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli delle università, ed è
subordinata al parere del consiglio di dottorato, in accordo
con la Facoltà interessata.
Fatto salvo quanto previsto dal capoverso 5, 7, e 8 del presente
articolo, le borse di dottorato sono incompatibili - pena la
decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa
a decorrere dal verificarsi della incompatibilità - con:
- lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva
la possibilità che il borsista venga collocato dal datore
di lavoro in aspettativa senza assegni;
- attività di industria e commercio;
- attività libero professionale e di consulenza esterna
svolta con caratteristiche di abitualità e sistematicità;
- ogni altra attività che richieda l’apertura di
partita IVA;
- contratti stipulati con l’Università di Pisa
a qualunque titolo.
Previa autorizzazione del consiglio di dottorato, è consentito
affidare agli iscritti ai corsi incarichi di ricerca conseguenti
a contratti con terzi stipulati ai sensi dell’articolo
66 del dpr 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e
centri) dell’Università di Pisa, per i quali vige
il regolamento di ateneo per la disciplina dei contratti e convenzioni
per prestazioni in collaborazione e conto terzi. I corrispettivi
sono compatibili con la borsa di studio.
Sono compatibili con la borsa di dottorato:
- lo svolgimento di seminari riguardanti le ricerche del dottorando,
purché non assuma le caratteristiche di corso di insegnamento
o di simile attività didattica regolare;
- le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e pubblicazioni
in genere, anche di tipo elettronico e multimediale, purché
non abbiano caratteristiche di abitualità e sistematicità.
Gli iscritti a corsi di dottorato di area medica possono essere
impiegati a domanda nell’attività assistenziale
ai sensi dell’articolo 1, comma 25 della legge 14 gennaio
1999, n. 4.
Articolo 11 bis
Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma VI, si applicheranno
agli immatricolati con borsa di studio ai corsi di dottorato
dell’anno 2003 e degli anni seguenti.
Gli immatricolati con borsa di studio conferita nell’anno
2002 e negli anni precedenti ai sensi del decreto MURST n. 224/1999
possono optare per l'applicazione delle norme sull’incompatibilità
di cui al VI comma dell’articolo 11. In tal caso si applicheranno
loro le disposizioni di cui al comma V (nella parte in cui consente
di affidare agli iscritti ai corsi di dottorato incarichi professionali
di supporto alle attività didattiche dopo un solo anno
dal conseguimento della laurea) e al comma VII.
Articolo 12 – Esame finale
Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, l’iscritto
a corso di dottorato deve presentare al consiglio di dottorato
domanda di sostenere l’esame finale. L’esame finale
consiste nella discussione di una tesi di ricerca contenente
contributi e risultati originali, deve essere sostenuto non
prima della conclusione del terzo anno di corso, ed entro un
anno dalla conclusione del corso. L’esame può essere
ripetuto una sola volta. La domanda deve essere presentata entro
la data di conclusione del corso. Il consiglio provvede a determinare,
entro tre mesi dalla presentazione della tesi, con le modalità
indicate dal regolamento del corso, l’ammissibilità
della tesi alla discussione, e contestualmente provvede, in
caso di ammissione, a trasmettere al rettore la delibera di
ammissibilità e l’indicazione della formazione
della commissione giudicatrice. Il candidato deve consegnare
la tesi agli uffici competenti entro un mese dalla delibera
di ammissibilità, e l’esame finale deve svolgersi
entro tre mesi dalla stessa data.
La commissione è composta da tre membri, scelti tra i
professori e ricercatori universitari, specificamente qualificati
nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri devono
appartenere a università, anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del consiglio di
dottorato. La commissione può essere integrata da non
più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca
pubbliche e private, anche straniere.
La commissione è nominata con decreto rettorale su designazione
del consiglio di dottorato, che si accerterà preventivamente
della disponibilità delle persone designate, e con parere
favorevole del consiglio del dipartimento cui afferisce il corso
di dottorato.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del consiglio
di dottorato, può concedere al candidato all’esame
finale una proroga di durata non superiore ad un anno. La proroga
non dà diritto alla prosecuzione della borsa.
Il senato accademico definisce le modalità e i tempi
dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione
delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto
rettorale di nomina. Decorso questo termine, la commissione
che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina
una nuova commissione, seguendo la stessa procedura, con esclusione
dei componenti della precedente commissione.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del
superamento dell’esame finale. Il titolo è rilasciato
dal rettore che, a richiesta dell’interessato, ne certifica
il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia
della tesi finale viene depositata a cura dell’Università presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
L’università assicura la pubblicità degli
atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi
sui singoli candidati.
Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale
possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento
del titolo.
Articolo 13 – Ammissioni in soprannumero
I titolari di assegni di ricerca risultati idonei all’esame
di ammissione possono essere ammessi anche in sovrannumero ai
corsi di dottorato di ricerca, previo parere favorevole del
consiglio di dottorato. Possono essere ammessi in sovrannumero
titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione Europea,
se risultati idonei nell’esame d’ammissione.
Possono essere inoltre ammessi in sovrannumero cittadini extracomunitari
non residenti in Italia, in numero non superiore a due per corso.
L’ammissione è subordinata alla valutazione delle
domande da parte del consiglio di dottorato.
Su richiesta del Consiglio di dottorato, possono essere ammessi,
in sovrannumero, insegnanti di ruolo in servizio a tempo indeterminato
nella Scuola secondaria superiore, in numero non supeiore al
30%, con arrotondamento all’unità superiore, dei
posti messi a concorso. L’ammissione è subordinata
al superamento delle prove di esame e al collocamento in aspettativa
ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476
.
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere
le modalità di ammissione alla frequenza all’attività
didattica e scientifica del corso da parte di giovani studiosi
italiani o stranieri che risultino essere iscritti a corsi di
dottorato presso altra università italiana o estera,
che verranno riconosciuti come “iscritti a corso di dottorato
esterni”. Il numero di iscritti a corsi di dottorato esterni
ammissibili annualmente e i criteri di ammissibilità
sono determinati nel regolamento del corso. L’ammissione
è subordinata al parere favorevole dell’organo
competente del corso di dottorato al quale il richiedente è
iscritto. Gli iscritti a corsi di dottorato esterni sono equiparati
agli iscritti a corsi di dottorato del corso dal punto di vista
assicurativo, e non maturano il diritto al conseguimento del
titolo. L’attività svolta può essere certificata
e può essere riconosciuta per il rilascio di altri titoli
post-laurea dell’Università di Pisa.
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere
le modalità di ammissione alla frequenza di particolari
attività o singoli insegnamenti, analogamente a quanto
previsto nel regolamento didattico d’ateneo per la frequenza
di corsi singoli.
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere
le modalità di ammissione ad anni successivi al primo
di iscritti a corsi di dottorato di altra Università
italiana o straniera che intendano trasferirsi presso l’Università
di Pisa. L’ammissione è consentita nel rispetto
dei limiti del numero massimo di posti, previo riconoscimento
dell’idoneità dell’attività svolta
del candidato, e non dà diritto a borsa di studio finanziata
sul bilancio dell’Ateneo,.
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere
lo svolgimento del corso “part-time”, previa approvazione
del consiglio di dottorato; tale autorizzazione deve prevedere
la durata massima per la frequenza al corso, comunque non superiore
alla durata standard aumentata del 50%. Un dottorando part-time
perde diritto alla borsa eventualmente assegnata, e contribuisce,
ai fini del numero massimo di iscritti a corsi di dottorato
ammissibili, per 0.5.
Il consiglio di amministrazione provvederà annualmente
a determinare l’entità delle tasse di iscrizione
per le figure indicate nel presente articolo.
Articolo 14 – Norma transitoria
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere
dall’anno accademico 1999/2000. Gli iscritti ai corsi
di dottorato dei cicli dei corsi di dottorato istituiti sotto
la legislazione precedente che sono ancora attivi, e gli iscritti
ai corsi di dottorato di cicli precedenti che usufruiscono di
una proroga per il completamento della tesi, completeranno il
corso e sosterranno l’esame finale secondo la normativa
vigente al momento del bando di ammissione. Gli iscritti ai
corsi di dottorato di tali cicli o in proroga potranno richiedere
al consiglio di dottorato il riconoscimento della loro attività
ai fini di essere ammessi a completare il corso e a sostenere
l’esame nel quadro di un corso di dottorato istituito
secondo il presente regolamento.
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