Dottorato di Ricerca

“Scienze e Tecniche dell'Ingegneria Civile ”

Dipartimento di Ingegneria Civile

Università degli Studi di Pisa

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Regolamento

 

Regolamento per il dottorato di ricerca

Statuto-Scuola di dottorato in Ingegneria Leonardo da Vinci-

Regolamento interno- Corso di Dottorato in "Scienze e Tecniche dell'Ingegneria Civile"

Decreto Ministeriale 30 aprile 1999

 


Regolamento per il dottorato di ricerca

D.R. 30 agosto 1999 n. 01/1130 Emanazione
D.R. 9 maggio 2000 n. 01/707 Modifiche e integrazioni
D.R. 25 luglio 2000 n. 01/1053 Modifica articolo 13
D.R. 15 gennaio 2002 n. 01/46 Modifica articolo 11
D.R. 5 marzo 2002, n. 01/290 Inserimento articolo 11 bis
D.R. 9 marzo 2004, n.01/4022 Modifica articolo 13

Articolo 1 – Finalità
L’Università di Pisa istituisce corsi di dottorato di ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione scientifica.

Articolo 2 – Istituzione
Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate al senato accademico da un dipartimento o da più dipartimenti congiuntamente, entro il 30 marzo di ogni anno.
Il senato accademico delibera l’istituzione di un corso di dottorato di ricerca in base all’esame delle qualità scientifiche ed organizzative della proposta, sentito il nucleo di valutazione interna dell’ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento ministeriale.
La proposta deve documentare in particolare:
- le tematiche scientifiche e la denominazione del corso, che devono riferirsi ad un settore disciplinare o ad una aggregazione di più settori,
- la previsione del numero massimo di iscritti a corsi di dottorato annualmente ammissibili, in numero comunque non inferiore a tre,
- l’organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l’eventuale suddivisione in curricula, i periodi di soggiorno all’estero previsti, la loro durata massima, e il relativo impegno finanziario,
- la durata del corso di dottorato, che non può essere inferiore a tre anni,
- la struttura organizzativa e di gestione del corso prevista, ivi compresa l’indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca istituenti, del dipartimento al quale il corso afferirà amministrativamente, del presidente, che deve essere professore dell’Università di Pisa, e del consiglio di dottorato. Il consiglio deve essere formato da almeno 10 membri, che devono essere per almeno un terzo professori o ricercatori dell’Università di Pisa, salvo deroghe per eccezionali motivi dovuti alla dimensione del settore disciplinare su scala nazionale.
- la documentazione sulla presenza di congruo numero di professori e ricercatori e sulla qualificazione scientifica delle strutture proponenti nell’area di riferimento del corso (quale la produzione scientifica nell’ultimo quinquennio dei membri del consiglio di dottorato proponente),
- la documentazione sulle precedenti esperienze delle strutture proponenti in tema di formazione post-laurea, e in particolare dei dottorati di ricerca attivati secondo la precedente legislazione.
- le collaborazioni scientifiche previste per l’intero corso o per particolari curricula con altre università e enti pubblici o privati,
- i termini organizzativi, didattici, scientifici, finanziari di eventuali convenzioni (a norma del successivo art. 3) proposte per la stipula con altre università e enti italiani ed esteri, e le lettere di intenti a supporto delle convenzioni proposte,
- le possibilità di integrazione dell’eventuale finanziamento d’ateneo dal bilancio delle strutture proponenti o con finanziamenti provenienti da altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri.
I dipartimenti proponenti devono garantire l’esistenza delle strutture necessarie per il funzionamento del corso.

Articolo 3 – Convenzioni
L’Università di Pisa, per comprovate esigenze organizzative e scientifiche, può istituire un corso di dottorato in collaborazione con altre università italiane o straniere e con enti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni che stabiliscano il contenuto programmatico e finanziario della collaborazione stessa.
L’Università di Pisa potrà inoltre stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica interessati a finanziare le ricerche o progetti particolari nell’ambito dei corsi di dottorato già istituiti presso l’Università di Pisa.
Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art. 2195 del codice civile, soggetti di cui all’art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l’università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Università di Pisa per comprovate esigenze organizzative e scientifiche può partecipare, sulla base di apposita convenzione che stabilisca i termini programmatici e finanziari della collaborazione, a corsi di dottorato istituiti presso altra università italiana o straniera.
L’Università di Pisa favorisce la stipula di accordi con università straniere per l’istituzione di dottorati congiunti.
Qualora l’Università di Pisa istituisca un corso di dottorato in collaborazione con altri soggetti, questi ultimi si impegnano ad osservare il presente regolamento, fatti salvi i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le cui norme sono definite secondo quanto previsto nell’accordo stesso.
Le proposte di convenzioni sono presentate al senato accademico entro il 30 marzo di ogni anno, corredate della motivazione scientifica, didattica e organizzativa e della descrizione dei termini della convenzione richiesta, con particolare riguardo alla composizione del consiglio di dottorato, alle modalità di finanziamento da parte dei contraenti e all’organizzazione degli studi.
Previa comunicazione al dipartimento e alla facoltà di afferenza, singoli docenti dell’Università di Pisa possono essere membri del consiglio di dottorato di un corso di dottorato istituito presso un altro dipartimento dell’Università di Pisa o da altra università, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 4.

Articolo 4 – Organi del corso
Un corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un solo dipartimento. Sono organi del corso il consiglio di dottorato ed il presidente. Il regolamento del corso può prevedere l’istituzione del vice presidente e di una giunta del corso.
Del consiglio di dottorato entrano a far parte – come indicato nella proposta di istituzione del corso – i professori e ricercatori di ruolo e fuori ruolo dell’Università di Pisa che ne facciano richiesta, previa comunicazione al dipartimento e alla facoltà di afferenza e approvazione del consiglio medesimo. In caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio del dottorato, la questione è sottoposta all’esame del senato accademico. Tutte le afferenze vengono rese esecutive con decreto del Rettore.
I compiti assegnati dalla normativa nazionale al collegio dei docenti sono svolti dal consiglio di dottorato.
Di ciascun consiglio di dottorato fanno altresì parte almeno due rappresentanti degli iscritti ai relativi corsi, eletti dai medesimi. I rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l’organizzazione dell’esame finale.
Con l’approvazione del senato, e su proposta del consiglio stesso, possono far parte del consiglio di dottorato professori o ricercatori di altre Università italiane o estere. Possono inoltre essere cooptati nel consiglio di dottorato esperti non universitari italiani o stranieri; il numero di esperti non universitari non può essere superiore a un terzo dei membri.
Ogni docente dell’Università di Pisa può essere membro di non più di due consigli di dottorato istituiti in Italia.
Il consiglio del dottorato elegge al proprio interno il presidente, che deve essere un professore di ruolo o fuori ruolo dell’Università di Pisa. Un docente dell’Università di Pisa può essere presidente di un solo dottorato istituito in Italia. Il presidente è nominato dal rettore e dura in carica 4 anni. Il presidente può designare un professore o ricercatore dell’Università di Pisa che sia membro del consiglio come Vice presidente. La giunta del dottorato, quando prevista dal regolamento del corso, è costituita dal presidente e da non meno di altri 3 e non più di 6 membri eletti dal consiglio di dottorato al suo interno.
Il presidente, per motivi di comprovata necessità ed urgenza, può adottare con proprio decreto deliberazioni su materie che non rientrino già nei compiti eventualmente delegatigli e che siano di competenza del consiglio di dottorato ovvero eventualmente delegate alla giunta. Il decreto è sottoposto, rispettivamente, al consiglio o alla giunta di dottorato, per la ratifica nella prima seduta utile.
I membri della giunta del corso di dottorato rimangono in carica per quattro anni.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la formazione del consiglio è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
Nel caso di dottorati istituiti presso l’Università di Pisa a seguito di accordi di convenzione con altre università o enti pubblici e privati, la formazione del consiglio è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi, fatto salvo che almeno un terzo dei membri sia professore o ricercatore dell’Università di Pisa.
Compiti del consiglio di dottorato sono in particolare:
- predisporre e sottoporre ai dipartimenti istituenti il regolamento del corso, secondo quanto previsto nel successivo articolo 5,

- organizzare l’attività scientifica e didattica del corso, comunicare alle facoltà interessate i compiti didattici relativi al corso assegnati a membri delle facoltà stesse, e predisporre l’attivazione e la disattivazione dei curricula,
- valutare annualmente l’attività degli iscritti ai corsi di dottorato,
- riferire ai consigli dei dipartimenti istituenti sull’organizzazione e sull’attività del corso, e - predisporre la relazione triennale da sottoporre ai dipartimenti istituenti per approvazione e trasmissione al senato accademico secondo quanto previsto nel successivo articolo 6,
- sottoporre ai dipartimenti istituenti per approvazione e trasmissione al senato accademico le richieste annuali di finanziamento per le borse e per il funzionamento del corso,
- proporre ai dipartimenti afferenti convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati,
- organizzare le prove di ammissione e l’esame per il conseguimento del titolo.

Articolo 5 – Regolamento interno del corso
I corsi di dottorato si dotano di un regolamento che stabilisce in particolare:
- l’eventuale istituzione della giunta del corso e la sua composizione
- i compiti delegati alla giunta o al presidente del corso, la disciplina di attivazione e disattivazione di curricula
- le modalità per le prove di ammissione,
- la disciplina in materia dei diritti e dei doveri degli iscritti ai corsi di dottorato, per quanto non previsto nel presente regolamento,
- le procedure per l’autorizzazione dei soggiorni all’estero, se previsti dall’organizzazione didattica e scientifica del corso,
- le procedure per gli adempimenti rispetto al dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente e rispetto ai dipartimenti concorrenti,
- le modalità per l’ammissione all’esame finale e per il suo svolgimento.
Il regolamento, previo parere favorevole dei dipartimenti istituenti, deve essere presentato agli organi competenti dell’ateneo per l’approvazione entro 2 mesi dalla delibera di istituzione di un corso di dottorato.

Articolo 6 – Relazione triennale
Il consiglio di dottorato di ogni corso di dottorato di ricerca predispone ogni tre anni una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta. La relazione deve essere approvata dai dipartimenti concorrenti e sottoposta al senato accademico, il quale provvede alla verifica della rispondenza dei corsi agli obiettivi scientifici e formativi previsti e del permanere delle condizioni di idoneità. A tal fine il nucleo di valutazione interna, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, provvederà ad individuare gli elementi informativi indispensabili per tale verifica. Sulla base delle relazioni triennali, sentito il nucleo di valutazione interna, il senato accademico può deliberare la soppressione di un corso di dottorato di ricerca.

Articolo 7 – Posti a concorso
Il senato accademico, sulla base delle motivate richieste del consiglio di dottorato corredate dell’approvazione dei dipartimenti concorrenti, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, determina annualmente il numero dei posti disponibili per ogni corso istituito nell’ambito degli stanziamenti disponibili sul bilancio dell’ateneo per lo svolgimento dei corsi stessi, anche tenendo conto del numero di partecipanti e di ammessi al concorso di ammissione negli anni precedenti.
In particolare saranno determinati annualmente, in conformità ai criteri dettati dal regolamento ministeriale:
- l’ammontare delle tasse e dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, e la disciplina degli esoneri sulla base della valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche
- il numero e l’ammontare delle borse di studio, da assegnarsi previa valutazione comparativa del merito.
Le richieste di finanziamento devono essere presentate agli organi competenti entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo 8 – Finanziamenti a dottorati di altri Atenei
Gli organi competenti determinano annualmente il finanziamento da assegnare alle convenzioni di cui all’articolo 3, quarto comma. Le richieste di finanziamento devono essere presentate agli organi competenti entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo 9 – Borse di studio
L’attività dei corsi di dottorato inizia entro il mese di gennaio. Ai fini amministrativi, l’inizio del corso è fissato al 1 gennaio.
Ogni iscritto a corso di dottorato sottopone annualmente all’approvazione del consiglio di dottorato un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca, e dei relativi programmi di attività, per l’anno in cui il piano stesso si riferisce. I tempi e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai regolamenti di cui all’articolo 5. Tali piani, una volta approvati, costituiscono riferimento esclusivo per la verifica annuale dell’assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto a corso di dottorato.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso, fatti salvi i casi di sospensione o decadenza per mancato adempimento agli obblighi previsti dal regolamento del corso indicati nel bando. La cadenza di pagamento delle borse di studio è mensile. L’importo della borsa è aumentato del 50% nel periodo di soggiorno all’estero effettuato secondo quanto previsto dal regolamento del corso di dottorato.
Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse ad integrazione da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall’Università di Pisa.
La conclusione del corso avviene il 31 dicembre dell’ultimo anno della durata del corso stesso.

Articolo 10 – Concorso di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dal consiglio di dottorato ai soli fini dell'ammissione al dottorato, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Il regolamento del corso disciplina le prove di ammissione; il concorso di ammissione è per titoli ed esami, che comunque devono prevedere una prova scritta, assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati, e tempi ristretti per l’espletamento. Sono valutabili come titoli ai fini dell’ammissione il curriculum universitario pregresso e la tesi di laurea.
Il bando di concorso per l’ammissione è emanato dal rettore entro il 30 giugno di ogni anno, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione, almeno per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché la comunicazione al MURST. Il bando di concorso indica comunque:
a. il numero complessivo dei laureati ammissibili al dottorato di ricerca,
b. il numero e l’ammontare delle borse di studio,
c. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri,
d. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
Il diario delle prove d’esame è reso pubblico tramite affissione all’albo ufficiale e sul sito web dell’Università di Pisa e del dipartimento al quale afferisce il dottorato, e per posta elettronica per i candidati che indichino nella domanda il loro indirizzo elettronico.
Le commissioni esaminatrici per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione del consiglio di dottorato e con parere favorevole dei consigli dei dipartimenti concorrenti.
Le commissioni sono composte da tre professori ordinari o associati o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al corso di dottorato, almeno uno dei quali esterno al consiglio di dottorato. Possono essere designati anche professori di altre università italiane o straniere. Non possono essere designati coloro che hanno fatto parte della commissione l’anno precedente. La commissione può essere integrata dall’aggiunta di non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 3 del presente regolamento.
Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di nomina senza che la commissione giudicatrice abbia concluso i propri lavori, essa decade e il rettore, su proposta del consiglio di dottorato, e previo parere favorevole dei dipartimenti concorrenti. nomina una nuova commissione con esclusione dei membri della commissione decaduta.
Le modalità di effettuazione degli esami e i criteri di attribuzione dei punteggi relativi agli esami ed ai titoli sono previsti dai regolamenti di cui all’articolo 5. Le procedure d’esame devono comunque garantire ad ogni candidato la possibilità di scegliere liberamente fra tutte le prove proposte, indipendentemente dal curriculum cui esse si riferiscono.
L’ammissione al corso di dottorato fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base della graduatoria di merito degli idonei redatta dalla commissione esaminatrice. In caso di rinuncia di un idoneo prima dell’inizio del corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l’ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o esclusione di un vincitore durante il primo trimestre del primo anno del corso, il consiglio di dottorato può deliberare l’ammissione di un altro candidato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito redatta dalla commissione esaminatrice. Risultano idonei i candidati che abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile alle prove d’esame.
All’atto dell’iscrizione al corso di dottorato i vincitori indicano, in ordine di graduatoria di merito e nei limiti della disponibilità di posti, il curriculum cui intendono afferire ed eventualmente il tema di ricerca cui corrisponde una borsa di studio vincolata di cui al comma 12.
Ad ogni corsi di dottorato attivato competono tre borse di studio finanziate dall’università, anche mediante consorzi o convenzioni con altre università . Tali borse, che non possono essere vincolate a particolari curricula o temi di ricerca, sono assegnate in base alla graduatoria di merito redatta dalla commissione esaminatrice.
In aggiunta alle borse di studio di cui al comma precedente, possono essere bandite borse di studio, finanziate anche dai dipartimenti sui propri bilanci ovvero da enti pubblici e privati, eventualmente vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca all’interno di uno dei curricula attivati. Per ogni borsa vincolata la descrizione del tema di ricerca deve essere riportata nel bando. L’assegnazione di tali borse avviene secondo quanto previsto al comma 10.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Articolo 11 – Diritti e obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato
Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero, o ad altro corso di studio post-laurea specialistica; fanno eccezione eventuali norme previste all'interno di convenzioni di cooperazione interuniversitaria internazionale.
Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto equipollente (presso l’ateneo o presso altra sede di dottorato) non può usufruire di un’altra borsa di dottorato.
I regolamenti di cui all’articolo 5 disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell’assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato definiti nel piano annuale di attività di cui all’articolo 9, comma 2. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dall’organizzazione del corso è disposta l’esclusione dal corso con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata dal consiglio di dottorato. La borsa di studio eventualmente erogata cessa a partire dalla data deliberata dal consiglio stesso.
E’ diritto dell'iscritto al corso di dottorato ottenere la sospensione per maternità, per servizio di leva, per malattia e per motivi gravi e documentati, a giudizio del consiglio di dottorato. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per lo stesso periodo. La sospensione per gravi e documentati motivi non può essere di durata superiore ad un anno.
Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono svolgere attività didattica universitaria. Se previsto nel regolamento del corso, è consentito affidare agli iscritti una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, anche tramite gli incarichi professionali di supporto alle attività didattiche previsti dai regolamenti dell’Università di Pisa. In deroga a quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti per prestazione d’opera e a tempo determinato, gli incarichi per lo svolgimento di consulenza, le collaborazioni didattiche, è possibile affidare agli iscritti ai dottorati incarichi di supporto alla didattica dopo un solo anno dal conseguimento della laurea. L'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca e non deve superare 100 ore annuali di impegno. La collaborazione didattica, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame, è facoltativa, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle università, ed è subordinata al parere del consiglio di dottorato, in accordo con la Facoltà interessata.
Fatto salvo quanto previsto dal capoverso 5, 7, e 8 del presente articolo, le borse di dottorato sono incompatibili - pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità - con:
- lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
- attività di industria e commercio;
- attività libero professionale e di consulenza esterna svolta con caratteristiche di abitualità e sistematicità;
- ogni altra attività che richieda l’apertura di partita IVA;
- contratti stipulati con l’Università di Pisa a qualunque titolo.
Previa autorizzazione del consiglio di dottorato, è consentito affidare agli iscritti ai corsi incarichi di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell’articolo 66 del dpr 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell’Università di Pisa, per i quali vige il regolamento di ateneo per la disciplina dei contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e conto terzi. I corrispettivi sono compatibili con la borsa di studio.
Sono compatibili con la borsa di dottorato:
- lo svolgimento di seminari riguardanti le ricerche del dottorando, purché non assuma le caratteristiche di corso di insegnamento o di simile attività didattica regolare;
- le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e pubblicazioni in genere, anche di tipo elettronico e multimediale, purché non abbiano caratteristiche di abitualità e sistematicità.
Gli iscritti a corsi di dottorato di area medica possono essere impiegati a domanda nell’attività assistenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 25 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

Articolo 11 bis
Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma VI, si applicheranno agli immatricolati con borsa di studio ai corsi di dottorato dell’anno 2003 e degli anni seguenti.
Gli immatricolati con borsa di studio conferita nell’anno 2002 e negli anni precedenti ai sensi del decreto MURST n. 224/1999 possono optare per l'applicazione delle norme sull’incompatibilità di cui al VI comma dell’articolo 11. In tal caso si applicheranno loro le disposizioni di cui al comma V (nella parte in cui consente di affidare agli iscritti ai corsi di dottorato incarichi professionali di supporto alle attività didattiche dopo un solo anno dal conseguimento della laurea) e al comma VII.

Articolo 12 – Esame finale
Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, l’iscritto a corso di dottorato deve presentare al consiglio di dottorato domanda di sostenere l’esame finale. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi di ricerca contenente contributi e risultati originali, deve essere sostenuto non prima della conclusione del terzo anno di corso, ed entro un anno dalla conclusione del corso. L’esame può essere ripetuto una sola volta. La domanda deve essere presentata entro la data di conclusione del corso. Il consiglio provvede a determinare, entro tre mesi dalla presentazione della tesi, con le modalità indicate dal regolamento del corso, l’ammissibilità della tesi alla discussione, e contestualmente provvede, in caso di ammissione, a trasmettere al rettore la delibera di ammissibilità e l’indicazione della formazione della commissione giudicatrice. Il candidato deve consegnare la tesi agli uffici competenti entro un mese dalla delibera di ammissibilità, e l’esame finale deve svolgersi entro tre mesi dalla stessa data.
La commissione è composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del consiglio di dottorato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
La commissione è nominata con decreto rettorale su designazione del consiglio di dottorato, che si accerterà preventivamente della disponibilità delle persone designate, e con parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferisce il corso di dottorato.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del consiglio di dottorato, può concedere al candidato all’esame finale una proroga di durata non superiore ad un anno. La proroga non dà diritto alla prosecuzione della borsa.
Il senato accademico definisce le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso questo termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, seguendo la stessa procedura, con esclusione dei componenti della precedente commissione.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale. Il titolo è rilasciato dal rettore che, a richiesta dell’interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale viene depositata a cura dell’Università presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
L’università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Articolo 13 – Ammissioni in soprannumero
I titolari di assegni di ricerca risultati idonei all’esame di ammissione possono essere ammessi anche in sovrannumero ai corsi di dottorato di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di dottorato. Possono essere ammessi in sovrannumero titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione Europea, se risultati idonei nell’esame d’ammissione.
Possono essere inoltre ammessi in sovrannumero cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in numero non superiore a due per corso. L’ammissione è subordinata alla valutazione delle domande da parte del consiglio di dottorato.
Su richiesta del Consiglio di dottorato, possono essere ammessi, in sovrannumero, insegnanti di ruolo in servizio a tempo indeterminato nella Scuola secondaria superiore, in numero non supeiore al 30%, con arrotondamento all’unità superiore, dei posti messi a concorso. L’ammissione è subordinata al superamento delle prove di esame e al collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476 .
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere le modalità di ammissione alla frequenza all’attività didattica e scientifica del corso da parte di giovani studiosi italiani o stranieri che risultino essere iscritti a corsi di dottorato presso altra università italiana o estera, che verranno riconosciuti come “iscritti a corso di dottorato esterni”. Il numero di iscritti a corsi di dottorato esterni ammissibili annualmente e i criteri di ammissibilità sono determinati nel regolamento del corso. L’ammissione è subordinata al parere favorevole dell’organo competente del corso di dottorato al quale il richiedente è iscritto. Gli iscritti a corsi di dottorato esterni sono equiparati agli iscritti a corsi di dottorato del corso dal punto di vista assicurativo, e non maturano il diritto al conseguimento del titolo. L’attività svolta può essere certificata e può essere riconosciuta per il rilascio di altri titoli post-laurea dell’Università di Pisa.
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere le modalità di ammissione alla frequenza di particolari attività o singoli insegnamenti, analogamente a quanto previsto nel regolamento didattico d’ateneo per la frequenza di corsi singoli.
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere le modalità di ammissione ad anni successivi al primo di iscritti a corsi di dottorato di altra Università italiana o straniera che intendano trasferirsi presso l’Università di Pisa. L’ammissione è consentita nel rispetto dei limiti del numero massimo di posti, previo riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta del candidato, e non dà diritto a borsa di studio finanziata sul bilancio dell’Ateneo,.
Il regolamento di un corso di dottorato può prevedere lo svolgimento del corso “part-time”, previa approvazione del consiglio di dottorato; tale autorizzazione deve prevedere la durata massima per la frequenza al corso, comunque non superiore alla durata standard aumentata del 50%. Un dottorando part-time perde diritto alla borsa eventualmente assegnata, e contribuisce, ai fini del numero massimo di iscritti a corsi di dottorato ammissibili, per 0.5.
Il consiglio di amministrazione provvederà annualmente a determinare l’entità delle tasse di iscrizione per le figure indicate nel presente articolo.

Articolo 14 – Norma transitoria
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall’anno accademico 1999/2000. Gli iscritti ai corsi di dottorato dei cicli dei corsi di dottorato istituiti sotto la legislazione precedente che sono ancora attivi, e gli iscritti ai corsi di dottorato di cicli precedenti che usufruiscono di una proroga per il completamento della tesi, completeranno il corso e sosterranno l’esame finale secondo la normativa vigente al momento del bando di ammissione. Gli iscritti ai corsi di dottorato di tali cicli o in proroga potranno richiedere al consiglio di dottorato il riconoscimento della loro attività ai fini di essere ammessi a completare il corso e a sostenere l’esame nel quadro di un corso di dottorato istituito secondo il presente regolamento.

 

 


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