HOME       CONTATTI      MAPPA DEL SITO      NOTE

Dipartimento di Ingegneria Strutturale (*)

Università di Pisa

Via Diotisalvi, 2 - I 56126 PISA (PI) - Italy
Tel. +39 050 835711 - Fax +39 050 554597

Cod. Fisc. 80003670504 - Part. IVA 00286820501

(*) Il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Università di Pisa, al quale era annesso il Laboratorio Ufficiale per le Esperienze dei Materiali da Costruzione, è stato attivo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2008. Il 1° gennaio 2009 è confluito nel Dipartimento di Ingegneria Civile, del quale costituisce l'attuale Sede di Strutture.
Le informazioni contenute nel presente sito web sono aggiornate al 22 dicembre 2008.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE - Regolamento

D.R. n. 3 ottobre 2000, n. 01/1364 Emanazione Regolamento
D.R. n. 14 giugno 2001, n. 01/684 Istituzione Segreteria amministrativa
D.R. n. 28 aprile 2003, n. 01/581 Modifica Regolamento
D.R. n. 17 ottobre 2003, n. 01/1286 Modifica Regolamento
D.R. n. 9 marzo 2004, n. 01/3977 Modifica Regolamento

Art. 1. Il Dipartimento

  1. Il Dipartimento di Ingegneria Strutturale è la struttura dell'Università degli Studi di Pisa deputata all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nei settori della meccanica delle strutture e dei materiali, delle costruzioni metalliche, in legno, in muratura ed in cemento armato, della tecnica delle fondazioni, dei ponti e delle costruzioni antisismiche, nonché dei relativi insegnamenti afferenti ai corsi di studio della Facoltà di Ingegneria.
  2. Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
  3. Sono organi del Dipartimento:
    1. il Direttore;
    2. il Consiglio;
    3. la Giunta.
  4. Al Dipartimento è annesso il Laboratorio Ufficiale per le Esperienze dei Materiali da Costruzione, di cui al successivo Art. 7.
  5. Il Dipartimento:
    1. promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
    2. garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
    3. organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
    4. organizza, sulla base delle indicazioni della Facoltà e dei corsi di studio ed in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
    5. esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte della Facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
  6. Fermo restando per il Dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche secondo quanto riportato nel punto 5 del presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca, gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal Consiglio di Dipartimento.
  7. Altre persone, non comprese nelle categorie sopraindicate, interessate alle attività del Dipartimento, possono essere autorizzate dal Direttore ad utilizzare spazi e attrezzature del Dipartimento per un periodo di tempo non superiore ad un mese. Per periodi superiori ad un mese ed inferiori ad un anno, l'autorizzazione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento; per il rinnovo annuale, il Consiglio delibera con maggioranza degli aventi diritto al voto.
    La suddetta autorizzazione è in ogni caso subordinata ad una adeguata copertura assicurativa, che sollevi il Dipartimento e l'Università da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore e di terzi.
  8. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento delle attività amministrative, finanziarie e contabili.
  9. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.
  10. Le modalità per la gestione ed il funzionamento del Dipartimento sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2. Il Direttore

  1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.
    Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Dipartimento.
    Spetta comunque al Direttore:
    1. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
    2. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio,sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
    3. assicurare l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;
    4. curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;
    5. curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
    6. assicurare, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;
    7. disporre, di concerto con il Segretario Amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;
    8. assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al Dipartimento;
    9. autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento;
    10. autorizzare l'accesso alle strutture del Dipartimento, nei casi e nei modi previsti dall'Art. 1, punto 7 e dall'Art.9;
    11. sottoscrivere i certificati emessi dal Laboratorio.
    12. nominare, sentita la Giunta, il responsabile tecnico del Laboratorio, il responsabile della qualità ed il responsabile della sicurezza, di cui al successivo Art. 7.
    13. stabilire gli orari di accesso al Dipartimento, agli uffici, alle segreterie ed alle sale di lettura e di consultazione.
  2. Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della Giunta:
    1. proporre annualmente al Consiglio il piano delle ricerche del Dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del Dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;
    2. predisporre annualmente per la trasmissione al Rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività ; di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al Rettore;
    3. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati e le prestazioni a favore di terzi;
    4. predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Dipartimento, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo;
    5. predisporre annualmente, di concerto con il Segretario Amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento.
    6. proporre le modifiche del Tariffario del Laboratorio al Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
  3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  4. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno.
    Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal Consiglio di Dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.
    Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
    Per la validità della elezione è necessario che partecipi alle votazioni almeno la metà degli aventi diritto.
    L'indizione delle elezioni del Direttore viene effettuata dal Decano dei professori di ruolo e fuori ruolo di I fascia.
  5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni accademici.
    Il Direttore deve essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.
    La funzione di Direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
    In caso di interruzione del mandato, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.
    Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.
  6. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento.
    Il Vicedirettore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
    In caso di contemporanea assenza ed impedimento del Direttore e del Vicedirettore, le funzioni vicarie sono assunte dal Decano dei professori di ruolo di I fascia.

Art. 3. Il Consiglio

  1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
  2. Spetta comunque al Consiglio:
    1. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:
      • la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
      • la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali di Dipartimento;
      • l'orario di servizio del personale e le modalità di accesso dei membri del Dipartimento;
      • l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
    2. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. ;
    3. approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente all'Art. 2, punto 2, lettere a), b), c), d), f);
    4. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
    5. concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
    6. esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte al Consiglio di Facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento, in merito: al conferimento di supplenze e affidamenti; alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore; alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
    7. avanzare proposte al Consiglio di Facoltà in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
    8. esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del Dipartimento;
    9. presentare al Senato Accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
    10. approvare il regolamento del Dipartimento;
    11. collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titolo di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente;
    12. autorizzare la utilizzazione di spazi e servizi del Dipartimento nei casi previsti dall'Art. 1, punto 7 e dall'Art .9, punto 3.
  3. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega.
    La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore.
  4. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  5. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento e dal Segretario Amministrativo anche con funzioni di verbalizzante. Fanno inoltre parte del Consiglio tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, un rappresentante eletto dai dottorandi di ricerca, dai titolari di borse di studio, dagli specializzandi e dagli assegnisti di ricerca riuniti in un unico corpo elettorale.
    Del Consiglio di Dipartimento fanno parte, limitatamente all' organizzazione dell'attività didattica e dei relativi servizi, due rappresentanti degli studenti che frequentano le strutture didattiche del Dipartimento. Di questi, uno è eletto fra gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Costruzioni Civili e fra gli studenti del quarto e quinto anno o fuori corso del Corso di Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture, mentre l'altro è eletto fra gli iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile e fra gli studenti del quarto e quinto anno o fuori corso dei Corsi di Laurea quinquennali in Ingegneria Edile-Architettura o in Ingegneria Edile”.
    Il responsabile tecnico del Laboratorio, che non faccia parte del Consiglio, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
  6. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di suo impedimento od assenza, dal Vicedirettore, salvo le riunioni convocate per l'elezione del Direttore stesso, che sono presiedute dal decano dei professori di prima fascia. Le funzioni di verbalizzante competono al Segretario Amministrativo o, in caso di sua assenza, al suo sostituto.
  7. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta al trimestre ed ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Direttore. A seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi membri, con arrotondamento per difetto, contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, il Direttore convoca il Consiglio non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
  8. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Direttore mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale a tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno ed il luogo della stessa.
    L'ordine del giorno deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata, quando prescritta.
    La convocazione deve pervenire agli interessati, presso le rispettive sedi, entro il settimo giorno non festivo antecedente la riunione. In casi di particolare urgenza il termine può essere spostato al terzo giorno non festivo antecedente la riunione.
  9. L'adunanza è valida se sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al comma precedente, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per scritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.
  10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
    Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti del Consiglio, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e dei ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.
    Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.
    Alle votazioni relative ai pareri ed alle proposte di cui all' Art. 3, punto 2, lettera f), partecipano soltanto i membri del Consiglio aventi qualifica accademica uguale o superiore a quella dei posti o delle persone di cui si tratta.
  11. Ciascun membro del Consiglio ha facoltà di chiedere la trascrizione a verbale del proprio pensiero, inerente ad argomenti all'ordine del giorno, purché venga espresso per scritto e letto durante il corso della stessa riunione.
  12. I verbali del Consiglio debbono essere approvati nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
    Gli originali dei verbali sono conservati a cura del Segretario Amministrativo.
    I verbali, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali presso la segreteria del Dipartimento.

Art. 4. Componenti elettive nel Consiglio

  1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca, dei titolari di borse di studio, degli specializzandi, degli assegnisti di ricerca e degli studenti nel Consiglio vengono indette dal Direttore con apposito provvedimento, nel quale deve essere riportata la data, l'ora ed il luogo in cui viene allestito il seggio ed alla quale deve essere allegato l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto, ed hanno luogo almeno trenta giorni prima della fine dell'anno accademico di scadenza del mandato delle rappresentanze uscenti.
  2. Il seggio è composto dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, dal Segretario Amministrativo e da due membri scelti fra gli aventi diritto al voto, di cui uno con funzione di segretario.
  3. L'elezione dei rappresentanti avviene a scrutinio segreto con voto limitato; ogni elettore può votare per un solo membro da designare, nell'ambito della propria categoria.
  4. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quella relativa alla rappresentanza degli studenti, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse. La mancata designazione dei rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione del Consiglio di Dipartimento.
  5. Tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento ha diritto al voto ed è eleggibile. Sono eletti tre rappresentanti ed ogni elettore può votare un solo nominativo.
  6. Gli iscritti ai corsi del dottorato di ricerca, i titolari di borse di studio, gli specializzandi e gli assegnisti di ricerca riuniti in unico corpo elettorale, eleggono un rappresentante, votando un solo nominativo.
    Nel caso in cui la loro attività si svolga in più dipartimenti od in più università, essi devono dichiarare per scritto al Consiglio di Dipartimento quale sia il dipartimento presso cui intendono esercitare l'elettorato attivo e passivo.
  7. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, il Direttore predispone un apposito seggio elettorale avendo avuto cura di fornire all'evento la dovuta pubblicità. Il giorno delle votazioni, all'orario stabilito, gli studenti appartenenti alle categorie descritte nell'art. 3.5, costituenti l'elettorato attivo, si presentano al seggio muniti di valido documento d'identità e votano un solo nominativo.
  8. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige verbale indicando: la data ed il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti ed i voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano in servizio nel caso del personale tecnico-amministrativo, l'iscritto da minor tempo ai corsi nel caso dei dottorandi, dei borsisti e degli studenti; in caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
  9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici; quelli delle altre categorie, due anni accademici.
  10. In caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 5. La Giunta

  1. La Giunta del Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
  2. La Giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria; collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2, punto 2 ed esprime parere sulle nomine di cui all'Art. 2, punto 1, lettera n).
  3. La Giunta, con le modalità di cui all'Art. 3, punto 3, può essere delegata a deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, su argomenti di competenza del Consiglio.
  4. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario Amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori, eletti con le modalità indicate nei punti successivi.Il numero dei rappresentanti dei docenti di cui sopra è deliberato nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento successiva alla elezione del Direttore ed alla designazione del Vicedirettore.
  5. Le elezioni si tengono in un'unica tornata indetta dal Direttore entro trenta giorni dal suo insediamento, con preavviso scritto di almeno dieci giorni.
  6. Ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale docente afferente al Dipartimento. Ha diritto al voto tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, mentre è eleggibile soltanto il personale che già fa parte del Consiglio.
  7. L'elezione dei membri della Giunta avviene a scrutinio segreto con voto limitato; ogni elettore può votare per un solo membro da designare nell'ambito della propria categoria.
  8. Nella convocazione delle elezioni il Direttore deve indicare la data, l'orario ed il luogo di apertura del seggio. Il seggio è composto dal Direttore, o da un suo delegato, dal Segretario Amministrativo e da un rappresentante dell'elettorato.
    Alla chiusura delle votazioni il presidente del seggio redige verbale indicando: la data ed il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti ed i voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano in servizio; in caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
  9. La Giunta viene rinnovata al momento della elezione del Direttore.
    In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri della Giunta, il Direttore indice nuove elezioni, limitate alle categorie interessate, se mancano più di tre mesi alla scadenza del mandato.
  10. La Giunta si riunisce, di regola, almeno due volte al trimestre su convocazione scritta del Direttore, con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili a tre nei casi di particolare urgenza. Su richiesta scritta di almeno due dei suoi membri elettivi, contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, il Direttore convoca la Giunta non oltre dieci giorni dalla richiesta.
  11. Per la validità delle adunanze, debbono essere presenti almeno il Direttore od il Vicedirettore,e complessivamente almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi diritto.
    Alle sedute della Giunta il Direttore può invitare, senza voto deliberante, il responsabile tecnico del Laboratorio ed i responsabili della qualità e della sicurezza e , secondo necessità, altri membri del Dipartimento.
  12. Gli atti della Giunta sono verbalizzati e resi pubblici con le stesse modalità di quelli del Consiglio.

Art. 6. Segreteria del Dipartimento

  1. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento è istituita la Segreteria del Dipartimento.
    La segreteria cura tutti gli atti amministrativo-contabili e fornisce supporto organizzativo alle attività della struttura secondo quanto previsto nei regolamenti generali di Ateneo.
  2. Alla segreteria è preposto personale appartenente almeno alla categoria "D" assegnato al Dipartimento con provvedimento del Direttore amministrativo, sentito il Direttore del Dipartimento.
    Il Segretario amministrativo, sulla base degli indirizzi fissati dal Direttore e dal Consiglio del Dipartimento, organizza le attività della Segreteria, coordinando il lavoro del relativo personale. In particolare:
    1. ha il compito di aggiornare il personale sull'evoluzione normativa e tecnica e di organizzare le informazioni per gli utenti;
    2. coordina le attività amministrative, finanziarie e contabili predisponendo di concerto con il direttore, con il quale assume in solido le responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento;
    3. predispone annualmente, per la parte tecnica, sempre di concerto con il direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale del dipartimento;
    4. è responsabile dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle attività della segreteria amministrativa;
    5. gestisce il fondo economale ai sensi dell'art. 26 del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    6. partecipa alle sedute del consiglio e della giunta del dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante;
    7. cura la conservazione degli originali dei verbali, la diffusione delle copie ai membri del consiglio e la loro pubblicità nelle forme prescritte
    8. cura la regolare tenuta dei registri contabili;
    9. svolge inoltre le altre attività previste dal presente regolamento e tutti i compiti che gli sono demandati dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  3. La nomina del sostituto di regola facente parte del personale dell'area amministrativa del Dipartimento di categoria non inferiore alla "C" è disposta con provvedimento del direttore del dipartimento, su designazione del Segretario, al fine di garantire l'erogazione del servizio in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7. Il Laboratorio

  1. Fa parte del Dipartimento, come struttura operativa interna, un Laboratorio per la sperimentazione dei materiali da costruzione e delle strutture.
  2. Le funzioni e le attività del Laboratorio sono rivolte alla ricerca, di base ed applicata, nel campo dell'ingegneria strutturale, alla didattica, alle certificazioni demandategli da disposizioni di Legge e ad altre prestazioni a pagamento per conto terzi.
  3. Per la ricerca e la didattica, il Laboratorio, nell'ambito del coordinamento delle attività predisposto dagli organi del Dipartimento, è a disposizione, con locali, impianti, macchine, attrezzature e personale, dei docenti afferenti al Dipartimento; altre persone, debitamente qualificate, potranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento a svolgere attività di ricerca e didattica nel Laboratorio, compatibilmente con le sue istituzionali esigenze di funzionamento
  4. Agli effetti della Legge 5.11.1971, n. 1086, il Laboratorio è considerato "ufficiale" e la sua attività è " servizio di pubblica utilità" (Art. 20).
  5. Per le prestazioni a pagamento per conto terzi, comprese quelle relative a prove obbligatorie per Legge, il Laboratorio si presenta all'esterno con la denominazione tradizionale di "Laboratorio Ufficiale per le Esperienze dei Materiali da Costruzione" ed opera, nel rispetto delle Leggi vigenti, applicando le tariffe indicate nell'apposito "Tariffario", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa.
  6. Le modifiche al Tariffario sono adottate su proposta del Direttore, approvata dal Consiglio di dipartimento e dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Pisa.
  7. Al Direttore del dipartimento competono la direzione e la responsabilità generale del funzionamento del Laboratorio. I certificati rilasciati dal Laboratorio sono sottoscritti, su ogni pagina, dal Direttore o dal Vicedirettore; in caso di assenza di entrambi per più giorni, i certificati saranno sottoscritti da un professore di ruolo, espressamente delegato a tale funzione dal Direttore.
  8. Il responsabile tecnico del Laboratorio è nominato annualmente dal Direttore, sentita la Giunta, tra i docenti afferenti al Dipartimento o tra il personale dell'area tecnico-scientifica ed elaborazione dati almeno di categoria D assegnato al Dipartimento; è responsabile della correttezza delle procedure di prova, della efficienza delle macchine di prova e degli strumenti di misura; distribuisce l'esecuzione delle specifiche prove tra i tecnici, con riguardo alla loro qualificazione ed al carico di lavoro; con la sottoscrizione dei certificati, ne attesta la correttezza formale nonché la idoneità dello sperimentatore, delle attrezzature e delle procedure di prova.
    Il Direttore del Dipartimento può autorizzare, di volta in volta, il responsabile tecnico, in caso di assenza od impedimento di breve durata, a delegare le sue funzioni ad un docente o a un'unità di personale dell'area tecnico scientifica ed elaborazione dati almeno di categoria D afferente al Dipartimento.
  9. Coadiuvano il responsabile tecnico, il responsabile della qualità ed il referente della sicurezza, entrambi nominati dal Direttore del Dipartimento, sentita la Giunta.
  10. I tecnici che eseguono direttamente le prove, di regola curano anche la redazione dei relativi certificati; in ogni caso, li sottoscrivono come " sperimentatori" assumendone la responsabilità per quanto riguarda la correttezza dei dati rilevati e dei risultati riportati.
  11. Nessun dato può essere certificato, se non direttamente rilevato o controllato dallo sperimentatore; nei certificati possono tuttavia essere inseriti come "dichiarati dal Richiedente" altri dati forniti dal richiedente stesso.

Art. 8. Le prestazioni a pagamento

  1. Il Dipartimento esegue prestazioni a pagamento per conto terzi mediante convenzioni o contratti, certificati di prova, prestazioni di strumenti e personale.
  2. La ripartizione dei proventi viene effettuata semestralmente, secondo le vigenti disposizioni di Legge e regolamentari.
  3. Le convenzioni ed i contratti possono anche avere per oggetto - nei limiti della legislazione vigente - studi teorico-sperimentali a supporto dell'attività progettuale, che non implichino altre responsabilità ;, se non quella scientifica degli estensori degli studi.
  4. I certificati di prova non possono contenere alcun giudizio né interpretazione od apprezzamento dei risultati forniti, né altre indicazioni che non siano espressamente richieste dalla Legge.
  5. Le prestazioni di strumenti e personale non comportano il rilascio di alcuna documentazione delle prove da parte del Dipartimento; l'impiego degli strumenti e del personale avviene sotto la diretta responsabilità del Richiedente.

Art. 9. Accesso al Dipartimento

  1. L'accesso dei membri del Dipartimento è stabilito dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art.3, punto 2, lettera a).
  2. Gli orari di accesso delle altre persone al Dipartimento, ai suoi uffici, alle segreterie, alle sale di consultazione e di lettura ed ai locali del Laboratorio, sono stabiliti dal Direttore e sono resi operanti con ordine di servizio del Direttore, affisso all'albo del Dipartimento.
  3. Nell'orario stabilito è consentito l'accesso al Dipartimento agli iscritti al dottorato di ricerca, agli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento, ai laureandi autorizzati dal Direttore, nonché alle altre persone autorizzate, ai sensi dell'Art. 1, punto 7, a svolgere attività presso il Dipartimento.
  4. Gli studenti ed il pubblico, sempre nei limiti dell'orario stabilito, possono accedere agli uffici, alle segreterie ed alle sale di lettura e di consultazione; appositi cartelli indicano il divieto di accesso ai locali del Laboratorio.
  5. L'accesso alle sale di lettura, la consultazione dei libri e dei periodici ed il loro prestito, sono soggetti alle limitazioni ed alle regole stabilite dal Consiglio di dipartimento. Di regola, non è ammesso il prestito dei periodici; il prestito dei libri a studenti ed a persone estranee al Dipartimento deve essere di volta in volta autorizzato dal Direttore.
  6. L'accesso e la permanenza nei locali del Laboratorio sono consentiti agli studenti ed alle persone autorizzate dal Direttore, soltanto in presenza di membri qualificati del Dipartimento.
  7. Nelle ore di chiusura del Dipartimento, l'accesso è consentito soltanto alle persone autorizzate dal Direttore, annotate su apposito registro, che saranno dotate di chiavi da restituire alla scadenza dell'autorizzazione.
  8. L'utilizzo dei servizi comuni è consentito, per quanto di competenza, a tutte le persone operanti presso il Dipartimento; l'uso delle attrezzature è però consentito soltanto al personale ad esse preposto ed alle persone specificatamente autorizzate dal Direttore.

Art. 10. Entrata in vigore e modifica del Regolamento

  1. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettoriale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
  2. Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento, deliberate dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, entrano in vigore con le stesse procedure di cui al punto precedente.
Url di questa pagina:
ultima modifica a questa pagina: 22 dicembre 2008
© 2008 Tutti i diritti riservati
Valid XHTML 1.0 transitional CSS Valido!